Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in comune accordo con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, ogni due anni è tenuto ad emanare un Decreto Ministeriale concernente la “Determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali“, come previsto dall’art. 32 (comma 3) e dall’art 56 (comma 5) del TIUR.
Per quanto riguarda il biennio 2018-2019, c’è un’importanza novità: il D.M. 15 marzo 2019 ha incluso tra gli animali il cui allevamento produce reddito agrario sia i camelidi (come alpaca, guanaco e lama) che le tartarughe, fissando i parametri (numero di capi, valore medio del r.a. riferibile ad ogni singolo capo, ecc) per ciascuna specie animale.
Tale Decreto è integrato da tre tabelle in cui vengono indicate le fasce di qualità del terreno (Tab. 1), le tariffe medie di R. A. ed il numero di capi allevabili per Ha (Tab. 2), e le categorie di animali con relativa durata media del ciclo riproduttivo e con l’imponibile per ogni capo eccedente (Tab. 3).
In breve, si parla di reddito agrario per un terreno sfruttato per l’allevamento di animali quando almeno un quarto dell’alimentazione di questi ultimi è composta da cibo proveniente da quel terreno, rispettando comunque il numero massimo di esemplari.
Per maggiori informazioni, rimandiamo al sito ufficiale del Ministero delle Finanze:
Determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2018 – 2019