“Si informa che il 4/2/2017 è entrato in vigore il Regolamento (CE) 2017/160 che recepisce le modifiche alle appendici CITES approvate nella 17^ Conferenza delle Parti.
In particolare si evidenziano le specie che sono state incluse nell’Appendice I della CITES – Allegato A del Reg.(CE) n.338/97, o che dall’Appendice II della CITES – Allegato B del Reg.(CE) n.338/97 sono passate in Appendice I – Allegato A:
Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodacrylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita spp.; Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradacryla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus (pappagallo cenerino), Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri.
Ai sensi dell’art. 5-bis della legge 7 febbraio 1992 n.150, coloro che detengano esemplari delle nuove specie iscritte nell’allegato A, dovranno farne denuncia al Servizio CITES territoriale che con il Decreto Legislativo 19/8/2016, n.177, dal 1/1/2017 è stato assorbito dall’Arma dei Carabinieri, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella G.U., utilizzando il modello SCT6 scaricabile dal sito www.corpoforestale.it, ed effettuando il versamento del diritto speciale di prelievo previsto dal D.M. 28/5/1993 e succ. mod. pari a 11,62 euro nelle seguenti modalità:
- con bollettino postale, Modello ch-8-ter:Conto Corrente n° 10178010
intestato a: Tesoreria di Stato di Viterbo – L. 59/93 Fauna e Flora – Direz. Prot. Natura
Causale: D.M. Ambiente 28/5/93 – Diritto Speciale di Prelievo – CITES - con bonifico bancario:
Tesoreria di Stato di Viterbo (Via G. Marconi, 26 – 01100 Viterbo – Italia)
coordinate IBAN: IT59J 07601 03200 000010178010
SWIFT (da un Paese estero): BPPIITRR (il SWIFT è relativo a Poste Italiane S.p.A.)
Causale: D.M. Ambiente 28/5/93 – Diritto Speciale di Prelievo – CITES
Si comunicano inoltre le specie che sono state incluse nell’Appendice II –Allegato B:
Capra caucasica, varie specie di Abronia spp. (con annotazioni e con eccezione delle specie incluse nell’All.A), Rhamphoelon spp., Rieppeleon spp., Paroedura masobe, Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Lanthanotidae spp. (con annot.), Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubriy, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis (con annot.), Alopias spp. (con annot.), Mobula spp. (con annot.), Holacanthus clarionensis, Nautilidae spp., Beaucarnea spp., Dalbergia spp. (con annot.), Guibourtia demeusei (con annot.), Guibourtia pellegriniana (con annot.), Guibourtia tessmannii (con annot.), Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri (con ann.), Siphonochilus aethiopicus (con annot.).
Per tutte le ulteriori variazioni ed annotazioni si rimanda alla lettura del Regolamento (CE) 2017/160.
Si rammenta che i soggetti tenuti alla compilazione del registro di detenzione di cui al D.M. 8/1/2002 che detengano esemplari di specie animali e vegetali (vivi, morti, loro parti e prodotti) di nuova inclusione negli allegati A e B dovranno riportare tali specimen sul registro entro trenta giorni dall’entrata in vigore dei nuovi allegati. Chi ne fosse sprovvisto potrà richiedere detto registro al Servizio CITES territoriale.
L’utilizzo in deroga ai divieti previsti dall’art. 8 del Reg.(CE) n. 338/97 (divieto di utilizzo commerciale) di esemplari delle specie elencate nell’allegato A dovrà essere previamente autorizzato Servizio CITES territoriale mediante il rilascio di un certificato ai sensi dello stesso articolo comma 3.
Qualsiasi spostamento all’interno dell’Unione europea di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell’allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in un certificato dovrà essere previamente autorizzato Servizio CITES territoriale mediante il rilascio di un certificato ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Reg.(CE) n.338/97.
Per l’utilizzo in deroga ai divieti previsti dall’art. 8 del Reg.(CE) n. 338/97 (divieto di utilizzo commerciale) di esemplari delle specie elencate nell’allegato B occorre che all’autorità competente sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, che la loro introduzione in conformità della legislazione vigente.
Per quanto non indicato si rimanda alle disposizioni già in vigore.” – questo il comunicato completo ricevuto da una nostra lettrice dal Servizio CITES Territoriale di Trieste.