A seguito del Decreto Legislativo 230/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2018, dal 14 febbraio 2018 sono entrati in vigore, per le tartarughe acquatiche appartenenti alla specie “Trachemys scripta“, i seguenti divieti: riproduzione, acquisto e cessione (sia gratuita che non), rilascio e detenzione.
Per quest’ultimo divieto però, è stata fornita la possibilità di superarlo attraverso la denuncia di possesso degli esemplari già detenuti. Tale dichiarazione va inviata agli indirizzi forniti dal Ministero dell’Ambiente entro il 13 agosto 2018 (TERMINE PROROGATO AL 31/08/’19).
Per maggiori informazioni su ciò e per scaricare l’apposito modulo per la denuncia:
Denuncia possesso “Trachemys scripta”: modulo e modalità
Risposte ai dubbi più comuni
In questi mesi abbiamo più volte contattato il “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” per ricevere le risposte ai tanti dubbi che ci avete inviato per posta elettronica e, fortunatamente, abbiamo sempre ricevuto risposte esaustive. Eccole, di seguito:
- La denuncia di possesso di “Trachemys scripta“, è totalmente gratuita
- Per gli esemplari appartenenti alla sottospecie “elegans“, facendo essi parte della specie “Trachemys scripta“, seguiranno gli adempimenti prescritti dal Decreto; con riferimento alla documentazione CITES, gli esemplari di questa specie sono stati rimossi dagli allegati del regolamento 338/97 e non sottostanno più alla normativa CITES. Quindi, anche tale sottospecie va denunciata con il modulo su linkato
- nel caso si dovesse cambiare domicilio personale e quindi anche quello dell’esemplare denunciato, il cambio residenza va comunicato facendo riferimento alla denuncia di possesso precedentemente presentata (ringraziamo Giovanni Parrilla per questa informazione)
- Non occorrono autorizzazioni per fornire al proprio animale l’assistenza veterinaria necessaria. Il proprietario di un animale da compagnia appartenente a specie esotica invasiva si assume con la denuncia la responsabilità dell’idonea custodia dell’esemplare; pertanto, qualora fosse necessario, è possibile trasferire l’animale in altro luogo a condizione che venga garantita l’impossibilità di fuga durante il trasporto e nella nuova sistemazione. Quindi in caso di trasporto per visita veterinaria non va comunicato alcunchè ed inoltre, se si effettua una vacanza prolungata che non permetta di lasciare l’esemplare a casa da solo, lo si può portare con sé senza dover effettuare alcuna comunicazione
- Il decesso di un individuo precedentemente denunciato va notificato al Ministero dell’Ambiente (Mattm) con le stesse procedure (PEC, FAX, raccomandata a/r) utilizzate per la denuncia e facendo riferimento a questa
- In caso di ritrovamento di un esemplare di tale specie, esso va consegnato ad uno dei centri individuati dalle singole Regioni; in attesa che le Regioni comunichino l’individuazione di questi centri al Mattm si possono contattare gli Uffici Natura delle singole Amministrazioni
- In caso non si potesse più tenere il proprio esemplare denunciato attraverso l’apposito modulo, sarà possibile consegnarlo ad uno dei centri appena su menzionati
NOTA BENE: poichè è ancora molto poca l’informazione su tale Decreto, nonostante manchi meno di un mese al termine per la denuncia, consigliamo di condividere questo articolo informativo tra i propri contatti.
Ci teniamo a sottolineare poi che, dato l’impegno profuso dal nostro team per ricevere le corrette informazioni, verificandole direttamente dal Ministero (tramite diverse chiamate e mail), speriamo non venga fatto il copia-incolla senza riportare la fonte.
GRAZIE