È giunta al termine venerdì 25 novembre la 19esima edizione della Conference of the Parties to CITES (CoP19), riunione in cui rappresentanti dei paesi di tutto il mondo hanno votato decine e decine di proposte riguardanti la salvaguardia delle specie di flora e fauna selvatica minacciate dal commercio internazionale.
Lo scorso 14 ottobre fu pubblicato sul nostro portale l’elenco delle specie e dei generi di tartarughe/testuggini di acqua dolce interessate da una possibile regolamentazione CITES o da un aumento del proprio grado di protezione e così, giovedì scorso, con un sostegno quasi unanime, tutte le proposte avanzate sono state accettate.
Una decisione storica quella di proteggere oltre cinquanta specie, di cui più di venti statunitensi e le altre provenienti dal resto del mondo. «Se le tartarughe potessero festeggiare, stasera ci sarebbero feste nelle paludi in tutto il sud-est degli Stati Uniti e non solo» ha affermato Sarah Uhlemann, direttrice del programma internazionale presso il “Center for Biological Diversity“.
Ricercate come animali da compagnia o per il consumo della loro carne, molte testuggini sono attualmente minacciate dal commercio internazionale e più della metà delle specie sono minacciate di estinzione. Esse sono particolarmente vulnerabili perché sono lente a riprodursi, rendendo di conseguenza difficile il recupero delle popolazioni dopo un’eccessiva raccolta in natura.
Ma cosa succede ora per chi già possiede uno o più esemplari delle specie interessate?
Nessun allarme e nessun timore!
Per adesso non c’è altro da fare che aspettare pazientemente, in quanto bisognerà comunque attendere prima l’adeguamento nazionale, che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dopo il 23 febbraio 2023 (cioè 90 giorni dal 25 novembre), e solo allora poi si avranno altri 90 giorni per mettersi in regola.
Per le specie passate in Appendice II del CITES (Allegato B del Regolamento CE), con molta probabilità andrà semplicemente inviata all’ufficio forestale di competenza una autodichiarazione (con modello apposito), attraverso una PEC o una raccomandata, in cui bisognerà elencare appunto tutti gli esemplari detenuti (con specifica del sesso). A questo punto verrà aperta una richiesta con un numero di protocollo identificativo per tali animali.
Per le specie passate in Appendice I del CITES (Allegato A del Regolamento CE), con molta probabilità bisognerà microchippare gli esemplari e poi effettuare la denuncia di possesso attraverso l’apposito “modello SCT6”, come avvenuto per le modifiche del 2020: Modifiche allegati CITES per cinque specie di tartarughe.
Non appena l’Italia si adeguerà a tali cambiamenti e verrà pubblicato l’iter ufficiale, troverete l’aggiornamento in evidenza sul nostro portale. Nel frattempo le specie interessate potranno ancora essere liberamente cedute, vedute e acquistate.
Di seguito l’elenco completo delle specie e i relativi cambiamenti:
- Apalone ferox e Apalone mutica in App. II
- Apalone spinifera in App. II (tranne Apalone s. atra già in App. I)
- Batagur kachuga dall’App. II in App. I
- Chelus fimbriata (com. Mata mata) e Chelus orinocensis in App. II
- Chelydra serpentina in App. II (in Italia ne è già vietata la detenzione)
- Claudius angustatus in App. II
- Cuora galbinifrons dall’App. II in App. I
- Graptemys barbouri e Graptemys ernsti in App. II
- Graptemys gibbonsi e Graptemys pearlensis in App. II
- Graptemys pulchra in App. II
- Kinosternon abaxillare e Kinosternon acutum in App. II
- Kinosternon alamosae e Kinosternon angustipons in App. II
- Kinosternon baurii e Kinosternon chimalhuaca in App. II
- Kinosternon creaseri e Kinosternon dunni in App. II
- Kinosternon durangoense e Kinosternon flavescens in App. II
- Kinosternon herrerai e Kinosternon hirtipes in App. II
- Kinosternon integrum e Kinosternon leucostomum in App. II
- Kinosternon oaxacae e Kinosternon scorpioides in App. II
- Kinosternon sonoriense e Kinosternon steindachneri in App. II
- Kinosternon stejnegeri e Kinosternon subrubrum in App. II
- Kinosternon cora e Kinosternon vogti in App. I
- Macrochelys temminckii in App. II (in Italia ne è già vietata la detenzione)
- Nilssonia leithii dall’App. II in App. I
- Rhinoclemmys annulata e Rhinoclemmys areolata in App. II
- Rhinoclemmys diademata e Rhinoclemmys funerea in App. II
- Rhinoclemmys melanosterna e Rhinoclemmys nasuta in App. II
- Rhinoclemmys pulcherrima e Rhinoclemmys punctularia in App. II
- Rhinoclemmys rubidaspp. in App. II
- Staurotypus salvinii e Staurotypus triporcatus in App. II
- Sternotherus carinatus e Sternotherus depressus in App. II
- Sternotherus minor e Sternotherus odoratus in App. II
[S. peltifer e S. intermedius anche se considerate da alcuni studiosi specie a sé (Smith and Glass, 1947) (Scott, Glenn, and Rissler, 2018), la CoP19 si è rifatta alla nomenclatura di Fritz and Havaš (2007)]
Ricordiamo che:
- La CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) è un accordo internazionale tra governi (184 attualmente), detti Parti, per garantire che il commercio internazionale di animali e piante selvatiche non minacci la sopravvivenza della specie
- La convenzione è stata firmata il 3 marzo 1973 ed è entrata in vigore il primo luglio 1975 (in Italia nel 1980)
- La CITES non sostituisce giuridicamente le leggi nazionali e dunque, per non tradire tale accordo, tutte le Parti sono tenute ad emanare dei propri DL per adeguarsi alle modifiche
- In Appendice I sono elencate le specie più a rischio di estinzione
- In Appendice II sono elencate le specie che non sono necessariamente minacciate di estinzione, ma che potrebbero diventarlo se il commercio non viene strettamente controllato
Fonti:
cites.org
biologicaldiversity.org
wcs.org
robindesbois.org
www.gov.br
www.fws.gov
Foto in evidenza: © John White