Il giorno 11 dicembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2019/2117 che contiene modifiche relative agli allegati del Regolamento (CE) 338/97, quindi modifiche relative al controllo del commercio e alla protezione di specie della flora e della fauna selvatica.
In particolare, sono state trasferite dall’appendice II all’appendice I del CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) le seguenti specie di tartarughe: Cuora bourreti, Cuora picturata, Geochelone elegans e Mauremys annamensis. Inoltre, tali specie sono state rimosse dall’allegato B del Regolamento CE ed inserite nell’allegato A.
Poichè queste modifiche sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana soltanto il 13 febbraio scorso, sarà possibile effettuare la denuncia di possesso di uno o più esemplari appartenenti ad una delle specie su citate, entro e non oltre il 13 maggio 2020, seguendo le indicazioni successive.
Entro questa data, bisognerà far microchippare tali tartarughe da un veterinario, facendosi rilasciare il relativo modulo che ne certifica l’inoculo. Dopodiché:
- effettuare un pagamento unico per tutti gli esemplari di euro 20, tramite:
- bollettino postale al C/C 10178010 (intestato a Tesoreria di Stato di Viterbo)
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- oppure
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- bonifico all’IBAN IT59J0760103200000010178010 – SWIFT:BPPIITRR, con causale “Tesoreria Provinciale di Viterbo – D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo”
- bollettino postale al C/C 10178010 (intestato a Tesoreria di Stato di Viterbo)
- compilare il seguente documento “modello SCT6” ed inoltrarlo in formato pdf al proprio ufficio CITES, insieme a:
- ricevuta di pagamento dei 20€
- documento d’identità del dichiarante
- denuncia di nascita e/o documento di cessione/fattura (animale in All. B)
- modulo di certificazione inoculo del veterinario
Si precisa che, qualora si volesse richiedere anche il documento CITES, bisognerà effettuare un ulteriore pagamento di euro 15,49 per ogni esemplare posseduto, tramite bollettino postale o bonifico (coordinate medesime del primo punto), con causale “L. 150/1992 art. 8-quinquies – D.M. Ambiente 28.5.93 – diritto speciale prelievo – certificazione comunitaria CITES”. La ricevuta di tale pagamento va anch’essa allegata ai documenti appena su elencati.
Come già avviene per le Testudo e per le altre tartarughe in All. A, anche per le specie su citate andrà denunciata ogni nascita futura e presumibilmente verranno effettuati gli esami del DNA sia alla prole che ai genitori. Tale procedura si ritiene necessaria per il rilascio della giusta fonte del documento CITES ma soprattutto per escludere un eventuale prelievo dalla natura degli hatchlings.
E’ giusto inoltre aggiungere che anche la specie Malacochersus tornieri è stata trasferita dall’appendice II all’appendice I del CITES ma poichè essa era già presente nell’allegato A del Regolamento CE, in Italia non bisogna effettuare alcuna procedura. Ovviamente, essendo in All. A, per la sua legale detenzione c’è bisogno del possesso del documento CITES (giallo) e che essa sia microchippata.