Lo scorso 25 novembre 2022, al termine della 19esima edizione della Conference of the Parties to CITES (CoP19), è stato ufficializzato l’aumento del grado di protezione di oltre cinquanta specie di testuggini palustri: cinque passate dall’Appendice II del CITES (Allegato B del Regolamento CE) all’Appendice I del CITES (Allegato A del Regolamento CE) e le restanti inserite in Appendice II.
Dopo il 23 febbraio 2023, ogni Stato che aderisce alla CITES avrebbe dovuto ratificare tali modifiche sulla propria Gazzetta Ufficiale nazionale ma, almeno per quanto riguarda l’Italia (e non solo), ad oggi non è ancora stato pubblicato nulla in merito. Nell’unico comunicato congiunto (MASE/MASAF/MAECI/CC/GdF/ADM) pubblicato lo scorso 7 febbraio, si legge chiaramente che i possessori di uno o più esemplari interessati dalla nuova normativa dovranno denunciarne il possesso entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della modifica degli Allegati del Reg. (CE) n. 338/97.
Come scritto poco più su, ad oggi non è stato pubblicato nulla in GU ed essendo quasi giunti al novantesimo giorno post 23 febbraio, tutti coloro che detengono gli esemplari oggetto di tali modifiche si sentono lasciati alla deriva, ricevendo a volte informazioni anche contrastanti tra loro dai vari uffici CITES territoriali.
Come portale abbiamo contattato il Reparto Operativo (Sezione Operativa Centrale) del Nucleo CITES dei Carabinieri di Roma, i quali ci hanno gentilmente chiarito i principali dubbi in merito soprattutto alla tempistica.
È corretto dire che i 90 giorni per denunciare sono già partiti dal 23 febbraio oppure bisogna comunque attendere la pubblicazione in GU?
Essendo intervenute modifiche alle Appendici CITES, dovranno essere modificati anche gli Allegati del Reg. (CE) n.338/97. Le modifiche agli Allegati del Reg. (CE) n.338/97 dovranno essere poi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In merito, si evidenzia che le modifiche alle Appendici CITES sono comunque in vigore anche in Italia dal 23 febbraio u.s., motivo per cui il Comunicato congiunto sopra richiamato si intende funzionale anche a dirimere eventuali dubbi sull’applicazione della normativa vigente nel periodo transitorio fra l’entrata in vigore delle modifiche alle Appendici CITES e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle consequenziali e successive modifiche agli Allegati del Reg. (CE) n.338/97.
Nello specifico, si rappresenta che la detenzione di specie incluse nell’Allegato A del Reg. (CE) n.338/97, così come novellato a seguito delle modifiche delle Appendici CITES, dovrà essere denunciata, dai legittimi detentori, ai Nuclei Carabinieri CITES (ovvero ai competenti uffici per quanto attiene le Regioni Sardegna e Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano) entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della modifica degli Allegati del Reg. (CE) n.338/97.
Dunque, in attesa di pubblicazione in GU, siamo ancora in un periodo transitorio.
Abbiamo però riscontrato personalmente che alcuni Uffici CITES stanno già accettando e protocollando le denunce di possesso. Sono valide oggi tali denunce?
Gli interessati potranno denunciare la detenzione di specie in Allegato A del Reg. (CE) n.338/97 a partire dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di quanto in argomento e per i 90 giorni seguenti.
Sarà discrezione dei singoli Nuclei CC CITES voler accettare anticipatamente tale denuncia nel periodo transitorio fra l’entrata in vigore delle modifiche alle Appendici CITES (23 febbraio 2023) e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della modifica degli Allegati del Reg. (CE) n.338/97.
Per eventuali approfondimenti circostanziati a singoli casi di specie, si invita a rivolgersi all’Ufficio CITES competente per territorio
Cosa fare e come denunciare il possesso di uno o più esemplari?
Ringraziando il Nucleo dei Carabinieri CITES per la pronta risposta, come chiaramente si legge da tali parole, siamo in un periodo transitorio e per come legislazione specifica, i 90 giorni si conteggiano dalla pubblicazione della ratifica in GU.
Cosa fare allora? Beh, noi siamo in totale accordo con i Carabinieri e consigliamo di rivolgersi all’Ufficio CITES di competenza (clicca qui per l’elenco completo) o di inviare direttamente la denuncia, attendendo poi la relativa risposta con il numero di protocollo.
- Per le specie introdotte in All. B del Reg. CE, basterà inviare una autodichiarazione in cui si dichiara “di essere in possesso di esemplari delle seguenti specie, inserite in Appendice II come da notifica del documento No. 2023/005 (Geneva, 12/01/2023), in vigore dal 23 febbraio 2023, che modifica il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatica mediante il controllo del loro commercio:”
- Es: Sternotherus odoratus: un maschio, due femmine e due non sessate, per un totale di sei
Kinosternon baurii: una femmina e tre non sessate, per un totale di quattro
- Es: Sternotherus odoratus: un maschio, due femmine e due non sessate, per un totale di sei
- Per le specie introdotte in All. A del Reg. CE, bisognerà far microchippare tali esemplari da un veterinario, facendosi rilasciare il relativo modulo che ne certifica l’inoculo. Dopodiché:
- effettuare un pagamento unico per tutti gli esemplari di euro 20, tramite:
- bollettino postale al C/C 10178010 (intestato a Tesoreria di Stato di Viterbo)
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- oppure
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- bonifico all’IBAN IT59J0760103200000010178010 – SWIFT:BPPIITRR, con causale “Tesoreria Provinciale di Viterbo – D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo”
- bollettino postale al C/C 10178010 (intestato a Tesoreria di Stato di Viterbo)
- compilare il seguente documento “modello SCT6” ed inoltrarlo in formato pdf al proprio ufficio CITES, insieme a:
- ricevuta di pagamento dei 20€
- documento d’identità del dichiarante
- denuncia di nascita e/o documento di cessione/fattura (animale in All. B)
- modulo di certificazione inoculo del veterinario
Si precisa che, qualora si volesse richiedere anche il documento CITES, bisognerà effettuare un ulteriore pagamento di euro 15,49 per ogni esemplare posseduto, tramite bollettino postale o bonifico (coordinate medesime del primo punto), con causale “L. 150/1992 art. 8-quinquies – D.M. Ambiente 28.5.93 – diritto speciale prelievo – certificazione comunitaria CITES”. La ricevuta di tale pagamento va anch’essa allegata ai documenti appena su elencati.
Come già avviene per le Testudo e per le altre testuggini in All. A, anche per le specie su citate andrà denunciata ogni nascita futura e presumibilmente verranno effettuati gli esami del DNA sia alla prole che ai genitori. Tale procedura si ritiene necessaria per il rilascio della giusta fonte del documento CITES ma soprattutto per escludere un eventuale prelievo dalla natura degli hatchlings.
- effettuare un pagamento unico per tutti gli esemplari di euro 20, tramite:
Elenco completo delle specie e i relativi cambiamenti
- Apalone ferox e Apalone mutica in App. II
- Apalone spinifera in App. II (tranne Apalone s. atra già in App. I)
- Batagur kachuga dall’App. II in App. I
- Chelus fimbriata (com. Mata mata) e Chelus orinocensis in App. II
- Chelydra serpentina in App. II (in Italia ne è già vietata la detenzione)
- Claudius angustatus in App. II
- Cuora galbinifrons dall’App. II in App. I
- Graptemys barbouri e Graptemys ernsti in App. II
- Graptemys gibbonsi e Graptemys pearlensis in App. II
- Graptemys pulchra in App. II
- Kinosternon abaxillare e Kinosternon acutum in App. II
- Kinosternon alamosae e Kinosternon angustipons in App. II
- Kinosternon baurii e Kinosternon chimalhuaca in App. II
- Kinosternon creaseri e Kinosternon dunni in App. II
- Kinosternon durangoense e Kinosternon flavescens in App. II
- Kinosternon herrerai e Kinosternon hirtipes in App. II
- Kinosternon integrum e Kinosternon leucostomum in App. II
- Kinosternon oaxacae e Kinosternon scorpioides in App. II
- Kinosternon sonoriense e Kinosternon steindachneri in App. II
- Kinosternon stejnegeri e Kinosternon subrubrum in App. II
- Kinosternon cora e Kinosternon vogti in App. I
- Macrochelys temminckii in App. II (in Italia ne è già vietata la detenzione)
- Nilssonia leithii dall’App. II in App. I
- Rhinoclemmys annulata e Rhinoclemmys areolata in App. II
- Rhinoclemmys diademata e Rhinoclemmys funerea in App. II
- Rhinoclemmys melanosterna e Rhinoclemmys nasuta in App. II
- Rhinoclemmys pulcherrima e Rhinoclemmys punctularia in App. II
- Rhinoclemmys rubidaspp. in App. II
- Staurotypus salvinii e Staurotypus triporcatus in App. II
- Sternotherus carinatus e Sternotherus depressus in App. II
- Sternotherus minor e Sternotherus odoratus in App. II
[S. peltifer e S. intermedius anche se considerate da alcuni studiosi specie a sé (Smith and Glass, 1947) (Scott, Glenn, and Rissler, 2018), la CoP19 si è rifatta alla nomenclatura di Fritz and Havaš (2007)]
Foto in evidenza: © John White
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