Dal 14 al 25 novembre 2022 si è svolta a Panama la 19esima edizione della Conference of the Parties to CITES (CoP19) in cui sono state prese storiche decisioni per la salvaguardia di flora e fauna di tutto il mondo, tra cui l’aumento del grado di protezione di oltre cinquanta specie di tartarughe palustri.
A seguito dei ritardi dell’Italia e in primis dell’Unione Europea nella pubblicazione sulle rispettive Gazzette Ufficiali delle modifiche alle Appendici CITES e di conseguenza degli Allegati del Reg. (CE) n.338/97, gli allevatori amatoriali ma anche quelli professionisti si sono ritrovati in un limbo senza molte certezze sul da farsi per regolarizzare i propri esemplari.
Le prime indicazioni ricevute sono state quelle pubblicate sul portale del Ministero dell’Ambiente a febbraio, con l’informativa ai possessori e ai commercianti di esemplari di specie selvatiche animali e vegetali tutelate dalla CITES, in cui veniva specificato che i legittimi detentori di specie interessate dal passaggio in App. I (All. A) avrebbero potuto effettuare la denuncia ai Nuclei Carabinieri CITES (ovvero ai competenti uffici per quanto attiene le Regioni Sardegna e Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano) entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della modifica degli Allegati del Reg. (CE) n.338/97.
A distanza di circa otto mesi dalla CoP19, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (2ᵃ Serie Speciale – Numero 56), il 20 luglio è stato adottato anche in Italia il Reg. (UE) 2023/966 e dunque sarà possibile effettuare denuncia di possesso per i successivi 90 giorni, esattamente fino al 18 ottobre 2023.
Cosa fare se si possiede una delle specie interessate da questi cambiamenti?
Per le specie passate in App. II CITES (All. B del Reg. CE), va semplicemente inviata all’ufficio CITES di competenza una autodichiarazione, attraverso PEC o raccomandata, in cui bisogna elencare appunto tutti gli esemplari detenuti (se possibile, con specifica del sesso). A questo punto verrà aperta una richiesta con un numero di protocollo identificativo per tali animali.
Es:
Il sottoscritto ____ nato a ___ il ___ e residente in ___, C.F. ___, dichiara di essere in possesso di esemplari delle seguenti specie, inserite in App. II CITES come da notifica del documento n. 2003/005 (Geneva, 12/01/2023) e adottato in Italia a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 20/07/2023 (2ᵃ Serie Speciale – Numero 56), che modifica il Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatica mediante il controllo del loro commercio:
- Sternotherus odoratus, n. 2 (sesso n.d.)
- Apalone ferox, n. 3 (due femmine e un maschio)
- ecc
Per le specie passate in App. I CITES (All. A del Reg. CE), bisogna microchippare gli esemplari e poi effettuare la denuncia di possesso attraverso l’apposito “modello SCT6”, come avvenuto per le modifiche del 2020: Modifiche allegati CITES per cinque specie di tartarughe.
Di seguito l’elenco completo delle specie e i relativi cambiamenti:
- Apalone ferox e Apalone mutica in App. II
- Apalone spinifera in App. II (tranne Apalone s. atra già in App. I)
- Batagur kachuga dall’App. II in App. I
- Chelus fimbriata (com. Mata mata) e Chelus orinocensis in App. II
- Chelydra serpentina in App. II (in Italia ne è già vietata la detenzione)
- Claudius angustatus in App. II
- Cuora galbinifrons dall’App. II in App. I
- Graptemys barbouri e Graptemys ernsti in App. II
- Graptemys gibbonsi e Graptemys pearlensis in App. II
- Graptemys pulchra in App. II
- Kinosternon abaxillare e Kinosternon acutum in App. II
- Kinosternon alamosae e Kinosternon angustipons in App. II
- Kinosternon baurii e Kinosternon chimalhuaca in App. II
- Kinosternon creaseri e Kinosternon dunni in App. II
- Kinosternon durangoense e Kinosternon flavescens in App. II
- Kinosternon herrerai e Kinosternon hirtipes in App. II
- Kinosternon integrum e Kinosternon leucostomum in App. II
- Kinosternon oaxacae e Kinosternon scorpioides in App. II
- Kinosternon sonoriense e Kinosternon steindachneri in App. II
- Kinosternon stejnegeri e Kinosternon subrubrum in App. II
- Kinosternon cora e Kinosternon vogti in App. I
- Macrochelys temminckii in App. II (in Italia ne è già vietata la detenzione)
- Nilssonia leithii dall’App. II in App. I
- Rhinoclemmys annulata e Rhinoclemmys areolata in App. II
- Rhinoclemmys diademata e Rhinoclemmys funerea in App. II
- Rhinoclemmys melanosterna e Rhinoclemmys nasuta in App. II
- Rhinoclemmys pulcherrima e Rhinoclemmys punctularia in App. II
- Rhinoclemmys rubidaspp. in App. II
- Staurotypus salvinii e Staurotypus triporcatus in App. II
- Sternotherus carinatus e Sternotherus depressus in App. II
- Sternotherus minor e Sternotherus odoratus in App. II
[S. peltifer e S. intermedius anche se considerate da alcuni studiosi specie a sé (Smith and Glass, 1947) (Scott, Glenn, and Rissler, 2018), la CoP19 si è rifatta alla nomenclatura di Fritz and Havaš (2007)]
Ricordiamo che:
- La CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) è un accordo internazionale tra governi (184 attualmente), detti Parti, per garantire che il commercio internazionale di animali e piante selvatiche non minacci la sopravvivenza della specie
- La convenzione è stata firmata il 3 marzo 1973 ed è entrata in vigore il primo luglio 1975 (in Italia nel 1980)
- La CITES non sostituisce giuridicamente le leggi nazionali e dunque, per non tradire tale accordo, tutte le Parti sono tenute ad emanare dei propri DL per adeguarsi alle modifiche
- In Appendice I sono elencate le specie più a rischio di estinzione
- In Appendice II sono elencate le specie che non sono necessariamente minacciate di estinzione, ma che potrebbero diventarlo se il commercio non viene strettamente controllato