Ultimo mese per denunciare il possesso delle nuove specie di tartarughe palustri passate in App. I e II CITES (All. A e B del Reg. CE)

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21 settembre 2023

Dal 14 al 25 novembre 2022 si è svolta a Panama la 19esima edizione della Conference of the Parties to CITES (CoP19) in cui sono state prese storiche decisioni per la salvaguardia di flora e fauna di tutto il mondo, tra cui l’aumento del grado di protezione di oltre cinquanta specie di tartarughe palustri.

A seguito dei ritardi dell’Italia e in primis dell’Unione Europea nella pubblicazione sulle rispettive Gazzette Ufficiali delle modifiche alle Appendici CITES e di conseguenza degli Allegati del Reg. (CE) n.338/97, gli allevatori amatoriali ma anche quelli professionisti si sono ritrovati in un limbo senza molte certezze sul da farsi per regolarizzare i propri esemplari.

Le prime indicazioni ricevute sono state quelle pubblicate sul portale del Ministero dell’Ambiente a febbraio, con l’informativa ai possessori e ai commercianti di esemplari di specie selvatiche animali e vegetali tutelate dalla CITES, in cui veniva specificato che i legittimi detentori di specie interessate dal passaggio in App. I (All. A) avrebbero potuto effettuare la denuncia ai Nuclei Carabinieri CITES (ovvero ai competenti uffici per quanto attiene le Regioni Sardegna e Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano) entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della modifica degli Allegati del Reg. (CE) n.338/97.

Lo scorso 15 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Reg. (UE) 2023/966 della Commissione che modifica il Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio, per tenere conto degli emendamenti adottati nella 19esima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

A distanza di circa otto mesi dalla CoP19, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (2ᵃ Serie Speciale – Numero 56), il 20 luglio è stato adottato anche in Italia il Reg. (UE) 2023/966 e dunque sarà possibile effettuare denuncia di possesso per i successivi 90 giorni, esattamente fino al 18 ottobre 2023.

Cosa fare se si possiede una delle specie interessate da questi cambiamenti?

Per le specie passate in App. II CITES (All. B del Reg. CE), va semplicemente inviata all’ufficio CITES di competenza una autodichiarazione, attraverso PEC o raccomandata, in cui bisogna elencare appunto tutti gli esemplari detenuti (se possibile, con specifica del sesso). A questo punto verrà aperta una richiesta con un numero di protocollo identificativo per tali animali.

Es:

Il sottoscritto ____ nato a ___ il ___ e residente in ___, C.F. ___, dichiara di essere in possesso di esemplari delle seguenti specie, inserite in App. II CITES come da notifica del documento n. 2003/005 (Geneva, 12/01/2023) e adottato in Italia a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 20/07/2023 (2ᵃ Serie Speciale – Numero 56), che modifica il Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatica mediante il controllo del loro commercio:

  • Sternotherus odoratus, n. 2 (sesso n.d.)
  • Apalone ferox, n. 3 (due femmine e un maschio)
  • ecc

 

Per le specie passate in App. I CITES (All. A del Reg. CE), bisogna microchippare gli esemplari e poi effettuare la denuncia di possesso attraverso l’apposito “modello SCT6”, come avvenuto per le modifiche del 2020: Modifiche allegati CITES per cinque specie di tartarughe.

 

Di seguito l’elenco completo delle specie e i relativi cambiamenti:

  • Apalone ferox e Apalone mutica in App. II
  • Apalone spinifera in App. II (tranne Apalone s. atra già in App. I)
  • Batagur kachuga dall’App. II in App. I
  • Chelus fimbriata (com. Mata mata) e Chelus orinocensis in App. II
  • Chelydra serpentina in App. II (in Italia ne è già vietata la detenzione)
  • Claudius angustatus in App. II
  • Cuora galbinifrons dall’App. II in App. I
  • Graptemys barbouri e Graptemys ernsti in App. II
  • Graptemys gibbonsi Graptemys pearlensis in App. II
  • Graptemys pulchra in App. II
  • Kinosternon abaxillare e Kinosternon acutum in App. II
  • Kinosternon alamosae e Kinosternon angustipons in App. II
  • Kinosternon baurii Kinosternon chimalhuaca in App. II
  • Kinosternon creaseri Kinosternon dunni in App. II
  • Kinosternon durangoense e Kinosternon flavescens in App. II
  • Kinosternon herrerai Kinosternon hirtipes in App. II
  • Kinosternon integrum Kinosternon leucostomum in App. II
  • Kinosternon oaxacae Kinosternon scorpioides in App. II
  • Kinosternon sonoriense Kinosternon steindachneri in App. II
  • Kinosternon stejnegeri Kinosternon subrubrum in App. II
  • Kinosternon cora Kinosternon vogti in App. I
  • Macrochelys temminckii in App. II (in Italia ne è già vietata la detenzione)
  • Nilssonia leithii dall’App. II in App. I
  • Rhinoclemmys annulata e Rhinoclemmys areolata in App. II
  • Rhinoclemmys diademata Rhinoclemmys funerea in App. II
  • Rhinoclemmys melanosterna e Rhinoclemmys nasuta in App. II
  • Rhinoclemmys pulcherrima e Rhinoclemmys punctularia in App. II
  • Rhinoclemmys rubidaspp. in App. II
  • Staurotypus salvinii Staurotypus triporcatus in App. II
  • Sternotherus carinatus e Sternotherus depressus in App. II
  • Sternotherus minor e Sternotherus odoratus in App. II
    [S. peltifer e S. intermedius anche se considerate da alcuni studiosi specie a sé (Smith and Glass, 1947) (Scott, Glenn, and Rissler, 2018), la CoP19 si è rifatta alla nomenclatura di Fritz and Havaš (2007)]

Ricordiamo che:

  • La CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) è un accordo internazionale tra governi (184 attualmente), detti Parti, per garantire che il commercio internazionale di animali e piante selvatiche non minacci la sopravvivenza della specie
  • La convenzione è stata firmata il 3 marzo 1973 ed è entrata in vigore il primo luglio 1975 (in Italia nel 1980)
  • La CITES non sostituisce giuridicamente le leggi nazionali e dunque, per non tradire tale accordo, tutte le Parti sono tenute ad emanare dei propri DL per adeguarsi alle modifiche
  • In Appendice I sono elencate le specie più a rischio di estinzione
  • In Appendice II sono elencate le specie che non sono necessariamente minacciate di estinzione, ma che potrebbero diventarlo se il commercio non viene strettamente controllato

 

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